Page 115 - Atti convegno Ramazzini 2024
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delle alterazioni è legata non solo alla presenza del “pericolo”, o “fattore di ri-
            schio”, ma anche a tutta una serie di ulteriori condizioni (nel nostro caso, con-
            dizioni connesse al lavoro o alla persona) di tipo anche molto diverso quali, solo
            per citare alcuni esempi, l’entità dell’esposizione, le sue modalità, la durata,
            l’andamento nel tempo, patologie o condizioni di maggiore suscettibilità indivi-
            duale, ecc., in grado di aumentare (o, talvolta, anche diminuire) la possibilità di

            comparsa. Questa possibilità di comparsa è un concetto probabilistico, e viene
            descritta in modo appropriato con il termine di “rischio”; ancora una volta, per
            descriverlo in modo univoco ci può venire in aiuto il Decreto Legislativo 81/2008
            che definisce “rischio” la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di
            danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o
            agente oppure alla loro combinazione.

              Su queste basi, risulta evidente che un corretto riconoscimento dei rapporti
            tra il lavoro che viene esercitato e la comparsa di danni per la salute nei lavo-
            ratori richiede che venga messo in atto un processo articolato, che prevede
            la conoscenza di tutte le attività che vengono svolte nell’ambito del lavoro, in

            modo da poter identificare sia tutti i fattori di rischio (o pericoli), ma anche degli
            ambienti e delle modalità con cui vengono svolte, e delle caratteristiche dei
            lavoratori esposti a tali fattori. E’ solo sulla base di un’adeguata conoscenza di
            tutti gli aspetti che è possibile valutare l’entità del rischio che, nelle condizioni in
            esame, gli effetti avversi connessi al pericolo si manifestino in modo effettivo nei
            lavoratori. Su queste basi poi è possibile riconoscere correttamente la relazione
            tra il lavoro ed i danni per la salute, ed anche elaborare delle misure necessarie

            e praticamente attuabili che permettano l’eliminazione del rischio, o almeno una
            sua minimizzazione.
              Questa procedura è essenziale e, in sua assenza, esiste un rischio reale di

            disconoscimento.

              Solo per illustrare meglio il concetto, possiamo citare l’evenienza che lo stes-
            so tipo di attività lavorativa, svolta in modo diverso o in ambienti diversi, pur
            simile possa comportare una probabilità diversa di comparsa di un danno per
            la salute, oppure quella che, in una determinata attività lavorativa, solo pochi


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